Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

 

Dopo la plusvalenza, affrontiamo un’altra tematica che si può incontrare quando si vende casa: il credito d’imposta. Se avete acquistato un immobile con le agevolazioni fiscali prima casa, ma le vostre esigenze sono cambiate e desiderate quindi acquistarne uno nuovo, non solo potrete farlo mantenendo l’agevolazione fiscale al momento dell’acquisto, ma potrete vantare addirittura di un credito. Infatti quanto pagato in passato come imposta di registro o iva per l’acquisto della casa che si sta rivendendo, lo si potrà portare in diminuzione dalle imposte dovute per l’acquisto del nuovo appartamento!

Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in considerazione delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima casa”, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente in varie modalità:

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto
  • per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito
  • in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto
  • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Se per pagare l’imposta di registro dovuta per il nuovo atto  il suo utilizzo fosse solo parziale, potrete  utilizzare l’importo residuo solo in diminuzione dell’Irpef o in compensazione, ma mai in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.
La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.
Per fruire del credito d’imposta è necessario manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta.
In particolare, l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle ordinarie dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione prima casa, l’espressa richiesta del beneficio che dovrà indicare gli elementi necessari per determinarne il credito.

 Occorrerà, quindi:

  • indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa
  • dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell’acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa
  • produrre le relative fatture, se è stata corrisposta l’Iva sull’immobile ceduto
  • indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile.NON SI HA DIRITTO AL CREDITO (credito d’imposta per il riacquisto della prima casa) SE:
  • Sono stati persi i benefici prima casa in relazione al precedente acquisto
  • il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio prima casa
  • il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti prima casa
  • viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.

Se hai ancora dei dubbi in merito all’argomento, non esitare a contattarci siamo sempre a disposizione per trovare insieme le soluzioni giuste per te!