Decreto Salva casa – Prima parte
Il decreto salva casa è entrato in vigore il 30 maggio 2024 dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento però ha subito una serie di modifiche durante l’iter parlamentare. La maggior parte degli emendamenti sono stati presentati alla Commissione Ambiente della Camera. Adesso con l’approvazione definitiva da parte del Senato il 24 luglio il decreto ha concluso il suo iter parlamentare ed è finalmente diventato legge.
Ma cosa prevede nel concreto?? Vediamolo insieme
Via libera alle mini abitazioni:
In particolare il decreto salva casa considera abitabile una casa:
– con un’altezza minima di 2,40 metri e una superficie di 28 m2 nel caso di bilocali.
– con un’altezza minima di 2,40 metri e una superficie di 20 m2 nel caso dei monolocali.
Queste condizioni sono richieste, oltre che per ottenere l’agibilità anche per l’acquisizione dell’assenso dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
Soglie di Tolleranza costruttive.
Sarà possibile sanare le piccole irregolarità che bloccano i lavori e non costituisce un condono edilizio. La legge prevede per gli interventi realizzati fino al 24 luglio maggiori tolleranze costruttive. Le soglie di tolleranza sono le seguenti:
– 6% se l’abitazione non supera i 60 metri quadrati
– 5% per le superfici tra i 60 e i 100 metri quadrati
– 4% per le superfici tra i 100 e i 300 metri quadrati
– 3% per le superfici tra i 300 e i 500 metri quadrati
– 2% per le superfici superiori a 500 metri quadrati
Stato legittimo degli immobili
– Le difformità e gli abusi presenti sulle parti comuni di un edificio condominiale non
potranno bloccare i lavori di riqualificazione di un appartamento
– le irregolarità di un singolo appartamento non potranno bloccare la ristrutturazione delle
parti comuni di un condominio.
Inoltre ci sarà più tempo per rimuovere gli abusi edilizi. L’obbligo di procedere entro 90 giorni dall’ingiunzione del Comune slitta infatti fino a 240 giorni. Sarà l’amministrazione comunale decidere se disporre il rinvio nei casi “serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti
residenti negli immobili”.



